Tempo fa un NOTO RELIGIOSO, dalle onde radio di Radio Maria, ha risposto ad un ascoltatore che l'OMOSESSUALITA' E' UN ABOMINIO, perchè a dirlo è la BIBBIA (Levetico, 18,22).
Un ABOMINIO CHE NON PUO' ESSERE TOLLERATO IN NESSUN CASO.
Quello stesso ascoltatore ha scritto questa lettera al NOTO RELIGIOSO...
Lettera del 16 maggio 2009
Caro sacerdote, le scrivo per ringraziarla del suo lavoro educativo sulle leggi del Signore.
Ho imparato davvero molto dal suo programma, e ho cercato di condividere tale conoscenza con più persone possibile. Adesso, quando qualcuno tenta di difendere lo stile di vita omosessuale, gli ricordo semplicemente che nel Levitico 18:22 si afferma che ciò è un abominio.
Fine della discussione.
Però, avrei bisogno di alcun consigli da lei, a riguardo di altre leggi specifiche e come applicarle. -
Vorrei vendere mia figlia come schiava, come prevede Esodo 21:7. Quale pensa sarebbe un buon prezzo di vendita? - Quando do fuoco ad un toro sull’altare sacrificale, so dalle scritture che ciò
produce un piacevole profumo per il Signore (Levitico 1.9). Il problema è con i miei vicini. Quei blasfemi sostengono che l’ odore non è piacevole per loro. Devo forse percuoterli?-
So che posso avere contatti con una donna quando non ha le mestruazioni (Levitico 15:19-24). Il problema è: come faccio a chiederle se ce le ha oppure no? Molte donne s’offendono. - Levitico 25:44 afferma che potrei possedere degli schiavi, sia maschi che femmine, a patto che essi siano acquistati in nazioni straniere. Un mio amico afferma che questo si può fare con i filippini, ma non con i francesi. Può farmi capire meglio? Perché non posso possedere schiavi francesi? - Un mio vicino insiste per lavorare di sabato. Esodo 35:2 dice chiaramente che dovrebbe essere messo a morte. Sono moralmente obbligato ad ucciderlo personalmente? - Un mio amico ha la sensazione che anche se mangiare crostacei è un abominio (Levitico 11:10), lo è meno dell’omosessualità. Non sono d’accordo. Può illuminarci sulla questione?
- Levitico 21:20 afferma che non posso avvicinarmi all’ altare di Dio se ho difetti di vista. Devo effettivamente ammettere che uso occhiali per leggere ... La mia vista deve per forza essere 10 decimi o c’è qualche scappatoia alla questione? - Molti dei miei amici maschi usano rasarsi i capelli, compresi quelli vicino alle tempie, anche se questo è espressamente vietato dalla Bibbia (Levitico 19:27). In che modo devono esser messi a morte?
- In Levitico 11:6-8 viene detto che toccare la pelle di maiale morto rende impuri. Per giocare a pallone debbo quindi indossare dei guanti? - Mio zio possiede una fattoria. E’ andato contro Levitico 19:19, poiché ha piantato due diversi tipi di ortaggi nello stesso campo; anche sua moglie ha violato lo stesso passo, perché usa indossare vesti di due tipi diversi di tessuto (cotone/acrilico).
Non solo: mio zio bestemmia a tutto andare. È proprio necessario che mi prenda la briga di radunare tutti gli abitanti della città per lapidarli come prescrivono le scritture? Non potrei, più semplicemente, dargli fuoco mentre dormono, come simpaticamente consiglia Levitico 20:14 per le persone che giacciono con consanguinei?
So che Lei ha studiato approfonditamente questi argomenti, per cui sono sicuro che potrà rispondermi a queste semplici domande. Nell’occasione, la ringrazio ancora per ricordare a tutti noi che i comandamenti sono eterni e immutabili.
Sempre suo ammiratore devoto.
venerdì, dicembre 18, 2009
mercoledì, giugno 10, 2009
Revolution Compares!
Ci siamo presi una bella pausa ma presto torneremo più garrosi che mai. Le cose, il Mondo, l'Italia, Camayork, insomma tutto sta andando allegramente a puttane e bisogna iniziare a protestare seriamente. Revolution Compares!
...reclama l'ADSL
giovedì, gennaio 15, 2009
Coltivala!!!
COLTIVARE CANNABIS NON E' REATO SE NON E' MATURA
ROMA - La Cassazione allenta la repressione penale nei confronti di chi coltiva marijuana e afferma che, se le piantine non sono mature e non contengono dunque principio drogante, allora il 'coltivatore' non può essere condannato. Solo qualche mese fa le sezioni unite di Piazza Cavour avevano stabilito che la coltivazione di cannabis costituisce sempre reato anche se si tratta di piccole produzioni domestiche.
"Con questa decisione - sentenza 1222 della IV Sezione penale - la Cassazione ha annullato con la formula "perché il fatto non sussiste" la condanna a un anno quattro mesi di reclusione e 3.500 euro di multa inflitti, dalla Corte d'Appello di Ancona, nel 2003, a Domenico N., un piccolo 'produttore' al quale le forze dell'ordine avevano trovato, in un campo vicino a casa sua, 23 piantine di cannabis. La consulenza tossicologica aveva spiegato che "le piantine avevano attecchito nel terreno e, se lasciate giungere a maturazione, avrebbero prodotto una notevole quantità di principio attivo". Secondo i giudici di Ancona la coltivazione di marjuana costituisce sempre reato e rappresenta un elemento di pericolo sociale e per la salute dei consumatori. Ma la Cassazione non è d'accordo e - stracciando la condanna - sottolinea che "l'intervento punitivo dello Stato" deve esserci solo quando è concretamente minacciato il bene della salute. In caso contrario "il giudice, guidato dai principi di ragionevolezza della pena in presenza di una condotta offensiva, deve chiedersi se possa esercitare il potere punitivo dello Stato, sacrificando la libertà personale, per tutelare il bene delle salute, dinanzi a una offensività non ravvisabile neanche in grado minimo". I supremi giudici ricordano che altre sentenze dello stesso 'Palazzaccio' hanno condannato la coltivazione e il possesso di droghe prive di principi attivi in nome delle tutela della salute, delle sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché a favore del "normale sviluppo delle giovani generazioni" che tuttavia sono - conclude la sentenza depositata oggi - "beni non presenti esplicitamente nella Costituzione, ma che ricorrono come valori guida di scelte di politica criminale (prevalentemente contingenti, per ricorrenti 'emergenze')".
ROMA - La Cassazione allenta la repressione penale nei confronti di chi coltiva marijuana e afferma che, se le piantine non sono mature e non contengono dunque principio drogante, allora il 'coltivatore' non può essere condannato. Solo qualche mese fa le sezioni unite di Piazza Cavour avevano stabilito che la coltivazione di cannabis costituisce sempre reato anche se si tratta di piccole produzioni domestiche.
"Con questa decisione - sentenza 1222 della IV Sezione penale - la Cassazione ha annullato con la formula "perché il fatto non sussiste" la condanna a un anno quattro mesi di reclusione e 3.500 euro di multa inflitti, dalla Corte d'Appello di Ancona, nel 2003, a Domenico N., un piccolo 'produttore' al quale le forze dell'ordine avevano trovato, in un campo vicino a casa sua, 23 piantine di cannabis. La consulenza tossicologica aveva spiegato che "le piantine avevano attecchito nel terreno e, se lasciate giungere a maturazione, avrebbero prodotto una notevole quantità di principio attivo". Secondo i giudici di Ancona la coltivazione di marjuana costituisce sempre reato e rappresenta un elemento di pericolo sociale e per la salute dei consumatori. Ma la Cassazione non è d'accordo e - stracciando la condanna - sottolinea che "l'intervento punitivo dello Stato" deve esserci solo quando è concretamente minacciato il bene della salute. In caso contrario "il giudice, guidato dai principi di ragionevolezza della pena in presenza di una condotta offensiva, deve chiedersi se possa esercitare il potere punitivo dello Stato, sacrificando la libertà personale, per tutelare il bene delle salute, dinanzi a una offensività non ravvisabile neanche in grado minimo". I supremi giudici ricordano che altre sentenze dello stesso 'Palazzaccio' hanno condannato la coltivazione e il possesso di droghe prive di principi attivi in nome delle tutela della salute, delle sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché a favore del "normale sviluppo delle giovani generazioni" che tuttavia sono - conclude la sentenza depositata oggi - "beni non presenti esplicitamente nella Costituzione, ma che ricorrono come valori guida di scelte di politica criminale (prevalentemente contingenti, per ricorrenti 'emergenze')".
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